La Legge n. 398/91 prevede a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e pro loco, particolari modalità di determinazione forfetaria sia del reddito imponibile che dell’IVA da versare, nonché l’esonero dagli adempimenti contabili.
Determinazione del reddito
I soggetti in esame determinano il reddito imponibile ai fini IRPEG applicando ai proventi incassati, derivanti dall’esercizio di attività commerciali, il coefficiente di redditività del 3% e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali (tassate per il loro intero ammontare).
Il predetto coefficiente di redditività, fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 18.5.1999, era pari al 6%.
Determinazione dell’IVA
La determinazione dell’IVA segue le regole previste dall’art. 74, comma 6, DPR n. 633/72, in base al quale i soggetti in esame beneficiano di una detrazione forfetizzata pari al 50% dell’IVA a debito.
La predetta detrazione forfetizzata è ridotta al 10% in presenza di prestazioni di sponsorizzazione e ad 1/3 per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.
Adempimenti contabili
In linea generale il regime della Legge n. 398/91 concede l’esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili, compresi i registri IVA. In particolare, è previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale.
Fino al 31.12.1999: La liquidazione dell’IVA e, se dovuta, dell’imposta sugli spettacoli era effettuata direttamente dall’Ufficio SIAE sulla base delle annotazioni risultanti dalla distinta o dichiarazione d’incasso.
Dall’1.1.2000: La liquidazione dell’IVA è effettuata direttamente dal soggetto in esame, con versamento trimestrale mediante mod. F24, sulla base dei proventi commerciali annotati nell’apposito modello di cui al DM 11.2.1997.
Integrativa semplice
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.4.2003, n. 24/E, l’art. 8, Legge n. 289/2002 non contiene particolari preclusioni per i soggetti in esame in merito alla possibilità di presentare l’integrativa semplice.
In particolare, il ricorso all’integrativa semplice “al minimo” (€ 300) va valutato al fine di “bloccare” la proroga dei termini per l’accertamento.
Pertanto gli stessi, ancorché il reddito sia determinato su basi forfetarie, possono procedere all’integrazione degli imponibili, per i periodi 1997-2001, ai fini sia IRPEG che IRAP, compilando il quadro A del modello di dichiarazione approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 25.2.2003 e applicando le aliquote vigenti nei periodi d’imposta integrati.
Ai fini IVA, come sopra accennato, ancorché i soggetti in esame siano esonerati, per legge, dalla presentazione della dichiarazione IVA, non ricorre la fattispecie di omessa presentazione della stessa.
Di conseguenza, la maggiore imposta indicata nell’integrativa semplice rappresenta un’integrazione dell’IVA liquidata dalla SIAE (per gli anni 1998 e 1999) o dall’associazione (per gli anni 2000 e 2001).
Condono tombale
Analogamente a quanto precisato in relazione all’integrativa semplice, anche l’art. 9, Legge n. 289/2002 non contiene particolari preclusioni per i soggetti in esame in merito alla possibilità di effettuare la definizione della propria posizione fiscale tramite il condono tombale
Ai fini delle imposte dirette (IRPEG e IRAP) per i periodi 1997-2001 i soggetti in esame devono applicare le note percentuali (8%, 6%, 4%) alle imposte lorde risultanti dalla dichiarazione originaria, tenendo presente che:
sono applicabili i minimi previsti per titolari di reddito d’impresa, sulla base dei ricavi dichiarati (€ 400, € 500, € 600);
in caso di dichiarazione omessa, l’importo da versare, con riferimento al settore delle imposte dirette, non può essere inferiore a € 3.000.
Va osservato che sovente le associazioni, e in particolare quelle sportive dilettantistiche, hanno il periodo d’imposta “a cavallo” d’anno.
In tale ipotesi, al fine dell’individuazione dei periodi d’imposta condonabili, va tenuto presente quanto specificato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28.4.2003. Infatti, il periodo d’imposta che interessa gli anni 1996-1997, deve essere ricompreso nella definizione se il termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi scadeva successivamente al 31.12.1997.
Al contrario, se il termine di presentazione della dichiarazione scadeva entro il 31.12.1997, essendo decorso il termine per l’accertamento da parte dell’Ufficio, il relativo periodo d’imposta non va ricompreso nel condono tombale.
Ai fini IVA, il fatto che i soggetti in esame siano esonerati per legge dalla presentazione della dichiarazione annuale, non implica l’obbligo di versamento di € 3.000 dovuto nell’ipotesi di dichiarazione omessa.
Pertanto, la definizione ai fini IVA (anni 1998 - 2001)richiede il versamento della somma derivante dall’applicazione della percentuale del 2%:
all’IVA a debito connessa alle cessioni di beni/prestazioni di servizi di ogni anno oggetto di condono;
all’IVA forfetariamente detratta determinata sulla base delle percentuali vigenti nei singoli anni condonati.
Si rammenta che ai fini IVA in presenza di periodi d’imposta “a cavallo” la definizione tramite il condono tombale interessa l’anno prevalente, ossia quello contenente il maggior numero di giorni (Circolare n. 22/E citata).
Gli importi dell’IVA a debito e detratta, nonché degli imponibili per l’individuazione dei minimi, in mancanza della dichiarazione IVA, sono desumibili dalle distinte o dichiarazioni d’incasso (per il 1998 e 1999) ovvero nel modello di cui al DM 11.2.1997 (per il 2000 e 2001).
L'articolo 90, al comma 3, della legge finanziaria 2003 classifica tra i "redditi diversi" di cui all'art. 81 comma 1 lettera m) del Tuir anche i redditi provenienti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di natura non professionale, resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. La nuova configurazione di tali redditi non rientranti nell'ambito dell'art. 47, comma 1, lettera c-bis del Tuir, preclude la possibilità di imporre i contributi previdenziali della "gestione separata" alle società e associazioni sportive dilettantistiche per i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale. Si rammenta, a tal proposito, che il egislatore era già intervenuto con analoga disposizione nell'anno 2000, con l'articolo 37 della Legge 342/2000 allorché classificò quali "redditi diversi" i compensi erogati per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dagli Enti di promozione sportiva, eccetera. (si veda la circolare numero 32 del 7 febbraio 2001)
EL.DA.CO. snc Via
Veneto, 229 33100 UDINE P.Iva 01455540300 info@398.it