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Contabilitą enti non commerciali

Determinazione dei redditi
I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo non e' diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie categorie.



Per l'attivitą commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilitą separata.

Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65, commi 1 e 3-bis.

Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attivitą commerciali e di altre attivitą, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto. Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI pag. 2/3

Per gli enti religiosi di cui all'articolo 26 della legge 20 maggio 1985, n. 222, che esercitano attivitą commerciali, le spese relative all'opera prestata in via continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri ivi previsti.

Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilitą pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilitą separata qualora siano osservate le modalitą previste per la contabilitą pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.


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