Consulenza fiscale, Legge 398, Associazioni sportive, Associazioni no-profit

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STATUTO
Art.1
A norma dell'art.18 della Costituzione Italiana e degli artt.36, 37, 38 del Codice Civile è costituita l'associazione (Denominazione* ) "" con sede in (Città* ) , (Indirizzo, Numero civico* )
L'associazione può aderire a Enti di promozione sportiva e sociale a seconda della utilità o convenienza dell'adesione in relazione agli scopi sociali.

Art.2 Principi e scopi generali dell'Associazione
1. (indicare gli scopi e i principi dell'Associazione* )

(es.descrizione generica L'Associazione sportiva dilettantistica ha lo scopo fondamentale di promuovere e sviluppare l'attività sportiva del (della) (indicare lo/gli sport) e potrà inoltre promuovere e gestire attività culturali, ricreative, musicali, e di somministrazione e commerciali purchè accessorie all'attività istituzionale).
L'Associazione può concedere, in parte o totalmente, le sue strutture mobili ed immobili qualora sia consentito, in affitto, può vendere e/o somministrare prodotti di ogni tipo purchè nel rispetto delle leggi vigenti.

Art.3 Caratteristiche dell'Associazione
1. L'Associazione è un istituto unitario ed autonomo; non ha finalità di lucro; è amministrativamente indipendente; è diretta democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto da tutti i soci che in quanto tali, ne costituiscono la base sociale;
2. Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse e organizzate dall'Associazione sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti;

Art.4 Soci, Associati
1. a) Soci. Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini che ne condividano le finalità, senza limiti di età, La qualifica di socio si perde, automaticamente, alla scadenza dell'esercizio sociale e si riacquista con il versamento della quota associativa per l'anno seguente. L'Associazione provvederà a redigere ed aggiornare l'albo dei soci;
b) Associati. Possono essere associati tutti coloro che desiderino partecipare alle attività organizzate dall'Associazione. L'Associazione provvederà a redigere ed aggiornare l'elenco degli associati. L'Associato per la durata della manifestazione o corso o attività cui aderisce ha gli stessi diritti e doveri del socio circa l'utilizzo delle strutture e la partecipazione all'attività. La qualifica di associato si perde con la conclusione della manifestazione, corso o attività cui ha aderito.
2. L'aspirante socio o associato, dopo aver preso visione integrale dello Statuto, richiede l'iscrizione all'Associazione compilando un apposito modulo; la domanda del minore d'età deve essere firmata anche da chi esercita la patria potestà. L'accettazione o il diniego può essere disposta, senza obbligo di motivazione, dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o da un suo sostituto.
3. I soci hanno diritto di voto all'assemblea e sono eleggibili a cariche sociali.
4. I soci e gli associati sono tenuti e/o hanno diritto:
- il socio è tenuto al pagamento della quota annuale decisa dall'Assemblea;
- l'associato è tenuto al pagamento della quota di partecipazione;
- il socio e l'associato sono tenuti alla osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.
5. I soci e gli associati possono essere sospesi, espulsi o radiati dall'Associazione per i seguenti motivi:
- qualora non ottemperino alle disposizioni statutarie ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- qualora si rendano morosi nel pagamento della quota senza giustificato motivo;
- qualora in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.
6. il socio o l'associato che tenga comportamenti irriguardosi o maleducati o che commetta azioni di disturbo dei presenti o delle attività, sarà richiamato verbalmente dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un membro del Consiglio. Qualora egli perseveri nel suo atteggiamento il Presidente o un consigliere potranno disporne immediatamente la sospensione e l'allontanamento dal luogo ove viene svolta l'attività dell'Associazione.
7. Il numero massimo dei soci viene deciso dal Consiglio Direttivo di anno in anno in funzione dello sviluppo dell'attività istituzionale, il numero degli associati verrà stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della organizzazione dell'evento.
8. Le quote associative sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La quota non è rivalutabile.

Art.5 Organi dell'Associazione
Gli Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Art.6 L'Assemblea
1. L'assemblea è costituita da tutti i soci. Ogni socio, in regola con i versamenti, ha diritto ad un voto, e può rappresentare, per delega, un solo altro socio.
2. L'assemblea:
approva il bilancio preventivo e consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;
approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività ed investimenti ed eventuali interventi straordinari;
decide l'importo della quota associativa annua;
apporta modifiche allo statuto.
3. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci;
4. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta degli aventi diritto, se ordinaria, con il voto favorevole dei nove decimi se straordinaria;
5. La seconda convocazione dell'assemblea può aver luogo almeno un giorno dopo la prima;
6. L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta
l'anno, in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo (1/3) della base sociale; in questi casi l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.
7. L'annuncio di convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno dieci giorni prima senza formalità (lettera, telefonata, sms) specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonchè l'ordine del giorno in discussione.
8. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un apposito libro dei verbali a cura del Segretario;
9. Le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta un terzo dei presenti.
10. L'assemblea per il rinnovo degli organi dell'Associazione stabilisce il numero dei membri del Consiglio direttivo composto di norma da un minimo di tre ad un massimo di diciannove membri.
11. La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi, in mancanza dal secondo e così via. Fino alla distribuzione delle cariche, resta in carica il Consiglio Direttivo uscente per l'ordinaria amministrazione.

Art.7 Il Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario
2. Il Consiglio Direttivo, inoltre, fissa le responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte dal Consiglio per il conseguimento dei propri fini.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica, di norma, (numero anni* ) anni. Ove venisse a mancare per qualsiasi motivo un membro del Consiglio, gli subentra il primo dei non eletti.
4. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
5. Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a (numero riunioni* ) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno una volta ogni (numero mesi* ) mesi ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
7. Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente.
8. Il Consiglio Direttivo:
- formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all'assemblea;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- decide l'importo delle quote supplettive per determinati servizi;
- propone all'assemblea il regolamento di attuazione dello statuto;
- decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai soci;
- decide le forme e le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate nella zona e l'apertura delle proprie attività alle forze sociali ed ai singoli cittadini.
9. Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni.

Art.8 Il Presidente
1.Il Presidente:
- rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati; - convoca e presiede il Consiglio Direttivo; - cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo; - stipula gli atti inerenti l'attività dell'Associazione. 2. Il Vice Presidente, in caso di inadempimento o di assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti.

Art.9 Dimissioni
1. I soci possono dare le dimissioni dall'Associazione in qualsiasi momento purchè non vi siano pendenti impegni economici assunti dall'assemblea per investimenti ed interventi straordinari.
Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera dell'Associazione all'atto della presentazione delle dimissioni.
2. Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.
3. In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso spetta al Presidente dell'Associazione dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.


Art.10 Patrimonio e bilancio
Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:
- quote associative
- versamenti liberali dei soci e di tutti coloro che fruiscono delle iniziative dell'Associazione
- contributi pubblici
- proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione
- donazioni, lasciti, elargizioni speciali sia di persone che di enti pubblici e privati, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia dell'Associazione
- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione.


Art.11 Esercizi sociali
1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 20* .
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che deve essere presentato all'approvazione entro il (es: 30 aprile* ) successivo.
3. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.


Art.12 Modifiche statutarie
1. Il presente statuto può essere modificato con decisione dell'assemblea straordinaria.
2. Per le variazioni imposte dalle leggi dello stato è competente il Consiglio Direttivo.


Art.13 Scioglimento dell'Associazione
1. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio dovrà essere devoluto ad una associazione locale o a strutture sociali similari operanti nel settore della cultura o della ricreazione o dello sport.
2. La scelta del beneficiario è deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice, sentiti gli organismi di controllo eventualmente istituiti per legge.
3. Lo Scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato da una Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i (frazione, es: 3/4* ) dei soci.

Art.14
Per quanto non disposto dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di enti non commerciali in quanto applicabili.
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