398.it - Consulenza fiscale sulla Legge 398/91 per Associazioni Sportive Dilettantistiche, Associazioni non-profit, Enti non commerciali


Legge 398: Rimborsi spese

Entro il 5 di ogni mese è obbligatorio presentare al Presidente della propria associazione le convenzioni concordate e le ricevute emesse, unitamente alle domande di rimborso spese, debitamente firmate, che siano riconducibili direttamente ad ogni singola iniziativa sprotiva o artistico - sociale effettuata. Le domande dovranno essere compilate analiticamente e corredate da ricevute fiscali o fatture intestate direttamente a ogni dilettante che inoltra richiesta di rimborso, escludendo gli scontrini fiscali e ogni documento privo di riferimenti certi intestati inequivocabilmente alla persona in questione. Per quanto riguarda le spese di viaggio valgono le tabelle ACI, che determinano un costo chilometrico forfetario.

Offriamo online, agli operatori amministrativi di società ed associazioni, in regime contabile Legge 398/91, tutti gli strumenti civilistici, amministrativi e fiscali per una facile e corretta gestione di tutti gli adempimenti richiesti.

Obblighi fiscali delle Associazioni sportive dilettantistiche

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche non profit con partita IVA, affiliate ad un ente/federazione del CONI e riconosciute nel registro delle associazioni sportive dilettantistiche del CONI stesso rientrano nell'ambito della legge 398/91.
398.it offre consulenza fiscale online per quanto concerne la parte amministrativa e la compilazione dei modelli AA7/7, F23, F24 etc. e dei modelli rimborso spese per le ASD. Concorrono alla formazione del limite dei 7.500,00 euro annui per i rimborsi spese i rimborsi forfetari.
Le somme erogate agli sportivi dilettanti a titolo di rimborso spese per i viaggi (spese sostenute per l’incarico di una missione per conto dell’associazione, normalmente denominate “piè di lista”) non sono soggette ad imposte e non concorrono alla formazione del limite stabilito per legge.

Quali associazioni rientrano nell'ambito della legge n. 398 del 1991?

  • Tutte le associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute, ex art. 36 del codice civile, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva
  • Le associazioni bandistiche e i cori amatoriali, le filodrammatiche, le associazioni di musica e danza popolare
  • Tutte le associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica di diritto privato di cui al D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000, il cui art. 1 prevede che l’acquisto della personalità giuridica avviene con l’iscrizione nel registro delle imprese istituito presso le prefetture
  • Le Associazioni Sportive dilettantistiche costituite in forma di di capitali (S.p.A., S.r.l., Coop. Rl.) secondo le disposizioni vigenti, prive di fine di lucro

I vantaggi per chi aderisce alla legge 398:

  • Esonero dagli obblighi di fatturazione ad esclusione delle prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni dei diritti radio - Tv e per le prestazioni pubblicitarie;
  • Esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritte ai fini delle imposte sui redditi e IVA;
  • esonero dagli obblighi di registrazione tranne la tenuta del libro degli acquisti;
  • esonero dall’obbligo di dichiarazione IVA e della comunicazione dei dati relativi;
  • tassazione forfetaria ai fini IRPEG (imposta sul reddito delle persone giuridiche) e IRAP (imposta regionale sulle attività produttive);
  • tassazione IVA in via forfetaria di tutti i proventi derivanti da attività commerciali;
  • esclusione dalla determinazione del reddito imponibile di specifici proventi commerciali
  • il premio di addestramento e formazione tecnica o Premio di preparazione.
  • i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi in conformità all’art. 108, comma 2-bis, lett. a) del T.U.I.R., sempre che si riferiscano ad un numero di eventi complessivamente non superiore a due per ciascun anno e per un importo complessivamente non superiore al limite di 51.645 euro;

Spesometro superiore a 3600 euro | La Circolare 12E | Il Modello Rimborsi Spese | Comunicazione Telematica ASD all'Agenzia delle Entrate | Modello EAS